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Re: un paio di informazioni...



On Fri, Sep 14, 2001 at 02:13:59PM +0200, Federico Di Gregorio wrote:
> > 
> > Non puoi farlo ! Andresti contro la legge sulla privacy (675/96) e lo
> > statudo dei lavoratori !
> 
> 
> capisco privacy e statuto (che sinceramente non ho letto, ach! qualsuno
> puo' riassumere la parte interessata?) ma c'e' anche quella famosa
> regola (supportata da parecchie sentenze in tribunale) per cui un
> computer aziendale puo' essere usato _solo_ per cose aziendali ed il
> datore di lavoro ha il diritto di controllare. boh. ri-boh. ... 
> 
> federico (molto molto confuso...)
> 

Legge 300 20 Maggio 1970

ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del 
lavoro, ma dai quali derivianche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede 
l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per 
l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono 
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o
con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso
degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai 
precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le 
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la 
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla 
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.


-- 
Ciao.
==
Vittorio.




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