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Re: proxy e controllo navigazione



Il mercoledì 12 novembre 2008 14:50:15 gollum1 ha scritto:
> Il mercoledì 12 novembre 2008 14:00:17 Dario Pilori ha scritto:
> > On Wed, Nov 12, 2008 at 08:45, Fernando ff77 <ff@bglug.it> wrote:
> > > vorrei installare sul server un proxy per principalmente tenere i log
> > > delle navigazioni ed eventualmente bloccare l'accesso a qualche sito
> > > non inerente all'attività dell'azienda.
> >
> > Ehm, non conosco bene l'attuale legislazione italiana, ma *mi sembra*
> > che sia illegale tenere traccia dei siti che vengono visitati dai
> > dipendenti di un'azienda nel loro luogo di lavoro, oppure devono
> > firmare un foglio dove gli viene detto che la navigazione è
> > controllata.
> > Però non ne sono certo, le so per "sentito dire". Ti conviene però
> > informarti meglio.
>
> mi pare (ripeto... mi pare) che non sia illegale tenere il log dei siti
> visitati, se non sono legati all'identificativo del dipendente, nel senso,
> se io tengo traccia di tutti i siti visitati, in modo da poterne poi
> decidere o meno il blocco, ma non tengo traccia di chi ha visitato il tale
> sito, non dovrebbero esserci problemi.
>
> altrimenti l'unica altra alternativa è chiudere totalmente la navigazione e
> aprire l'accesso ad ogni singolo sito previa richiesta del dipendente (e a
> quel punto certo che so chi naviga dove).
>
> Byez
> --
> Gollum 1
> Tessssssoro, dov'é il mio tesssssssoro...

Per quanto mi è possibile, spero di fornirvi qualche elemento di riflessione.

Con sentenza della Corte di Appello di Milano, 30/9/05 - in D&L Rivista 
critica di diritto del lavoro 2006, vol. 3, pag. 899 - si ritenne 
incidentalmente, che il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi 
ad internet dei dipendenti violano l'art. 8 dello statuto dei lavoratori (L. 
300/70), in quanto la conservazione dei dati acquisiti può concretare ipotesi 
di trattamento dei dati sensibili ex art. 4, lett. a) e d) del D.L.vo 
30/6/03, n. 196, consentendo al datore di lavoro di acquisire indicazioni su 
opinioni politiche, religiose, sindacali o su altri interessi e fatti 
estranei alla sfera dell'attitudine professionale.

Nella medesima decisione si afferma che utilizzare quei programmi di 
monitoraggio - definiti strumenti certamente idonei ad attuare un controllo a 
distanza dell'attività dei lavoratori - costituisce pure violazione all'art. 
4 stat. lav., sempre che non sia stata attivata la procedura di cui al comma 
2, e cioè quella intesa a contemperare il canone della libertà e dignità del 
lavoratore con le esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del 
lavoro.

La questione attiene alla legittimità di un licenziamento inflitto ad un 
dipendente, dopo aver rilevato il suo reiterato collegamento a siti internet, 
che si assumevano non riferibili all'attività lavorativa, senza però 
specificare i siti visitati, la potenziale dannosità per il sistema 
informatico aziendale e nemmeno il tempo sottratto alla prestazione.

Non mi risultano altri precedenti in termini.

Vittorio.


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