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ASSOAGENTI VIA VITRUVIO 43 MILANO



 

ANNO IV        N°24   DIC 2004

.                ASSISTENZA IRAP ASSOAGENTI
  ASSOAGENTI ha predisposto,  un servizio di assistenza per TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO che fornirà assistenza per l'istruttoria e la presentazione dell'istanza di rimborso.  Rivolgendovi alle ns. sedi con la documentazione necessaria all'esame della pratica (copie delle dichiarazioni di redditi dall'anno 2002 E 2003 e bollettini di versamento dell'Irap per i medesimi anni), i ns. consulenti valuteranno ogni singola posizione predisponendo e depositando ove ricorrano i presupposti del caso l'istanza di rimborso.
L'IRAP , Imposta Regionale sulle Attività produttive è   al centro dell'attenzione da parte dei  tecnici della materia tributaria. La legittimità di tale imposta ha formato e forma, con effetti giuridici e pratici di natura diversa   a seconda della giurisdizione interessata,  oggetto di esame  da parte di organi diversi della giustizia tributaria italiana e della Corte di Giustizia dell'Unione europea . Il dispositivo di tale decisione non è ancora noto ma dalla stampa si apprende che la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al rimborso dell'imposta pagata dal contribuente il quale ha documentato lo svolgimento di un'attività priva di una struttura organizzativa stabile,  pur in  presenza di beni strumentali impiegati  e di collaborazioni occasionali ottenute.

 Il termine di prescrizione per ottenere il rimborso è di 48 mesi da ciascun versamento è importante presentare quanto prima la domanda e non attendere ulteriormente, pena l'irrecuperabilità di parte di quanto già indebitamente versato.

   ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO E DI ESENZIONE DALL'IRAP
L'art. 25 D.lgs istitutivo dell'IRAP (richiamando l'art. 38 Dpr 602/93) prevede che il contribuente presenti un'istanza di rimborso.

L'Ufficio a cui indirizzare l'istanza di rimborso
Inizialmente vi erano state alcune difficoltà circa l'individuazione dell'Ufficio/Ente a cui indirizzare l'istanza. Ecco le ultime indicazioni fornite dagli esperti anche alla luce della recente circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate:
Per maggiore sicurezza, ed in previsione dei successivi sviluppi giudiziari, si consiglia di inviare l'istanza contemporaneamente a:
1) Agenzia delle Entrate che gestisce il tributo;
2) Regione - Ufficio Tributi.

1) i termini di presentazione dell'istanza di rimborso
L'istanza deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del pagamento del saldo dell'imposta. Con il decorso del termine il diritto al rimborso si prescriverà: l'eventuale istanza tardiva sarebbe respinta dall'Ufficio e dichiarata successivamente inammissibile in caso di ricorso all'autorità giudiziaria.
2) il contenuto dell'istanza di rimborso
L'istanza deve contenere l'esposizione degli elementi, da cui si possa evincere in maniera il più possibile chiara e lineare la mancanza di un'autonoma organizzazione.
L'istanza può avere un duplice scopo:
1) far presente all'Amministrazione finanziaria che il soggetto richiedente non ha le caratteristiche per essere ritenuto soggetto passivo del tributo, e che non avendole mai avute ritiene suo diritto ottenere il rimborso di quanto indebitamente versato negli anni;
2) richiedere l'esenzione per il futuro dall'imposta.
E' importante che l'istanza sia redatta con attenzione in quanto le circostanze in essa esposte saranno le stesse che dovranno essere dedotte davanti all'autorità giudiziaria qualora (come è probabile) l'Ufficio respinga esplicitamente o implicitamente (silenzio - rifiuto) la richiesta del contribuente.
Maggiori informazioni sull'argomento possono essere richieste all'indirizzo sos.legale@federagenti.org
                         COSA AVVIENE DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ?
Dopo la presentazione dell'istanza l'Amministrazione Finanziaria può fare 3 cose:
1) non rispondere nei 90 gg. successivi alla sua ricezione. In questo caso si forma quello che la legge chiama silenzio-rifiuto Questo vuol dire che l'Amministrazione respinge la richiesta.
2) rispondere nel termine sopra citato rigettando la richiesta di rimborso (rifiuto espresso);
3) accogliere l'istanza e dichiarare di voler procedere al rimborso.
Nei casi 1) e      2 ) contro la decisione dell'amministrazione finanziaria sarà possibile proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale nel cui territorio si trova la Direzione Regionale (o l'Uffico se attivato) delle Entrate presso cui è stata inoltrata l'istanza. Ma anche in questi casi i tempi per l'eventuale proposizione del ricorso sono differenti.
Infatti il ricorso contro il rifiuto espresso di rimborso formulato dall'Amministrazione e comunicato al contribuente deve da questi essere presentato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Invece, in caso di silenzio rifiuto, il ricorso può essere presentato, a partire dal 90° giorno dalla data di ricezione dell'istanza fino allo scadere del decimo anno successivo (termine questo in cui si prescriverà il diritto al rimborso).

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