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Re: Firma Elettronica Qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014



Il 01/01/24 16:51, Lorenzo Breda ha scritto:

Il regolamento in questione prevede tre livelli di firma: semplice, avanzata e qualificata. Che io sappia, ma mi pare così anche da documentazione [1] la CIE permette una firma elettronica avanzata. Da quello che dici, a te serve una firma elettronica qualificata.

Confermo anch'io. Il ministero dell'Interno non è accreditato per rilasciare firme qualificate (QES secondo la direttiva 910/2014, meglio nota come EIdAS[1]).

Le firme fatte con CIE sono firme Elettroniche Avanzate, cioè

> 11) «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 26;

Articolo 26
Requisiti di una firma elettronica avanzata
Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
a) è connessa unicamente al firmatario;
b) è idonea a identificare il firmatario;
c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di
sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; e
d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

Una firma elettronica qualificata, secondo la definizione contenuta nella direttiva, è:

12) «firma elettronica qualificata», una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma
elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche;

I requisiti per dispositivi e certificati sono agli articoli 28 e successivi della direttiva.

Gli effetti giuridici delle firme elettroniche sono all'art. 25:

Articolo 25
Effetti giuridici delle firme elettroniche
1. A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti
giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate.
2. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa.
3. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta
quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri.

da cui si evince la differenza.

rob

[1] https://eidas.ec.europa.eu


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